Che fine fa il computer una volta che giunge il momento di cambiarlo? E la stampante o lo scanner o il pen drive?
Forse non tutti sanno che lo smaltimento dei rifiuti speciali è regolamentato da alcune leggi.
Dal 18 giugno è obbligo di legge la raccolta gratuita dell’usato elettronico in qualsiasi punto vendita a fronte dell’acquisto di un nuovo apparecchio con funzionalità analoghe. La legge vale anche per le vendite via Internet.
In Europa questo provvedimento è attivo già da tempo.
In Italia la norma esisteva da quel antico decreto legislativo 151/2005 chiamato “Decreto Raee” (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) diventato attuativo nel 2007.
La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è avvenuta il 4 maggio 2008 n. 102.
Quindi adesso spetta ai distributori disporre il ritiro dell’usato.
I distributori devono iscriversi alla sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e provvedere a organizzare il trasporto dei rifiuti Raee ai centri di raccolta autorizzati che vengono chiamate isole ecologiche.
Lo ripetiamo: Il ritiro DEVE essere assolutamente GRATUITO e degli avvisi devono essere posti ben in vista all’interno dei punti vendita.
In ogni uffizio dovrà esserci un registro conservato per ben tre anni dall’ultima registrazione. Così da tenere una traccia dell’oggetto smaltito. Questo si è reso necessario a causa dello smaltimento illegale che inquina e mette a serio pericolo la vita di milioni di abitanti.
Televendite e vendite on line non fanno eccezione anche se si pone un problema di fondo. Dove avverrebbe il ritiro dell’usato per chi acquista on-line? E quanto questo si ripercuoterebbe sui vantaggi di un acquisto online?
Una soluzione allettante potrebbe essere quella di punti di ritiro ben conosciuti sul territorio nazionale. Ma quanto verrebbero a costare alle aziende? Sarebbe un costo giustificato da una qualche sovvenzione?
Insomma ancora non c’è molta chiarezza sull’argomento e troppo spesso si finisce per gettare tra i rifiuti ordinari anche le componenti elettroniche. Basta guardare le foto di una qualche discarica per accorgersi che è presente di tutto. E questo non va bene.
In questo l’Europa sembra più organizzata e ad ogni oggetto nuovo venduto viene associato un coupon di un certo valore che l’utente utilizzerà localmente per il ritiro. I costi di questo coupon naturalmente dovrebbero essere pagati in parte dallo stato italiano e in parte dalle aziende.
Ciò renderebbe tutto più semplice ed organizzato. Anche se bisognerebbe regolamentare i costi per ogni centro di raccolta.
OGGI, dove buttare i rifiuti elettronici ed elettrici, se non si fa un acquisto?
Naturalmente c’è da prendere in considerazione la necessità di doversi sbarazzare di un vecchio televisore o computer senza volerne o poterne comprare uno nuovo. Cosa bisogna fare? A chi ci si deve rivolgere?
Visto che si tratta di rifiuti speciali non solo è utile, ma necessaria la raccolta differenziata. In Italia i centri di raccolta sono spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati. Questo rende tutto meno omogeneo e da comune a comune la situazione potrebbe cambiare. Il nostro consiglio è quello di telefonare al comune di residenza e chiedere informazioni sulla modalità di smaltimento dei rifiuti speciali.
Eccovi l’articolo 6 del decreto 151-2005
ART. 6
(Raccolta separata)
1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno:
a) i comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.